Art. 213 c.g.c. — Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero

[1]1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.

[2]2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.

[3]3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

[4]4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 225/2017

    Parametro
    25 ottobre 2017

    1) respinge l'istanza presentata dal Presidente della Repubblica per la sospensione dell'esecuzione degli atti indicati in epigrafe; 2) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti della sezione…

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 41 c.p.c. · Art. 368 c.p.c. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art213 · fonte del testo

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