Codice di giustizia contabile

Art. 132 c.g.c. — Procedimento

[1]1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione.((Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.)) ((2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.))

[2]3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza e' trasmessa all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.

[3]4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilita' della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata.

[4]5. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa, nel caso di piu' convenuti e di responsabilita' ripartita, se l'accettazione non e' data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilita' solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 21 parole tolte, 61 parole aggiunte.

tolto: 2. Copia del decreto, a cura della segreteria, e' comunicataaggiunto: Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2. 2. Il decreto e' notificato alle parti, tolto: con invito a sottoscriverla aggiunto: a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticataaggiunto: , anche in forma amministrativa, tolto: in segno di accettazione e a restituirla aggiunto: e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnatoaggiunto: , che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art132 · fonte del testo

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