Art. 154 c.g.c. — Deposito del ricorso

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[1]1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

[2]2. Il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie puo' essere depositato mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

[3]3. Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.

[4]4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art154 · fonte del testo

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