Codice di giustizia contabile

Art. 144 c.g.c. — Decisione

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[1]1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.

[2]2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

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