Art. 140 c.g.c. — Deposito del conto

[1]1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o piu' conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.

[2]2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, puo' essere compilato e depositato anche mediante modalita' telematiche.

[3]3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

[4]4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

[5]5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione e' tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 140 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 17489/2025

    29 giugno 2025

    Nel giudizio per la resa del conto, il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche nel caso in cui, in mancanza dell'iniziativa del Pubblico ministero ex art. 141 d.lgs. n. 174 del 2016, il conto sia stato spontaneamente presentato dall'agente contabile, dal momento che, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del d.lgs. citato, il deposito del conto produce di per sé l'effetto tipico di costituire in giudizio l'agente medesimo.

    Art. 140 c.g.c. · Art. 16 c.g.c. · Art. 141 c.g.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 6 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art140 · fonte del testo

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