Art. 132 c.g.c. — Procedimento
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[1]1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione.
[2]2. Copia del decreto, a cura della segreteria, e' comunicata alle parti, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione e a restituirla entro il termine assegnato che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.
[3]3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza e' trasmessa all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.
[4]4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilita' della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata.
[5]5. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa, nel caso di piu' convenuti e di responsabilita' ripartita, se l'accettazione non e' data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilita' solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.
Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019
