Art. 105 c.g.c. — Incidente di falso

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[1]1. Chi deduce in giudizio la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

[2]2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla controversia principale.

[3]3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e' depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l'udienza di discussione.

[4]4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

[5]5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso e' depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsita'.

[6]6. Se la sentenza non e' depositata nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato, il presidente fissa l'udienza di discussione.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art105 · fonte del testo

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