Art. 8 — Costituzione e componenti (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)

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(( Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. )) Il Comitato e' composto da:

  • a)il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
  • b)((sei)) componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori ((comparativamente piu')) rappresentative sul piano nazionale;
  • c)((sei)) componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, ((comparativamente piu')) rappresentative sul piano nazionale;
  • d)((due componenti designati)) unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale;
  • e)undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro;
  • f)la consigliera o il consigliere nazionale di parita' di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. (( Le designazioni di cui al comma sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti. )) Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:
  • a)sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro ((e politiche di genere));
  • b)sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;
  • c)cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;
  • c-bis)tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative; I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. ((In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.)) Il vicepresidente del Comitato e' designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2010 al 24 settembre 2015

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2006 al 20 febbraio 2010. 33 parole tolte, 175 parole aggiunte in 9 capoversi.

… Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione tolto: dei comportamenti discriminatori per sesso aggiunto: delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro tolto: e sul lavoro e la progressione professionale e di carrieraaggiunto: , nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il Comitato e' composto da:

b) tolto: cinque aggiunto: sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori tolto: maggiormente aggiunto: comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

c) tolto: cinque aggiunto: sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, tolto: maggiormente aggiunto: comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

d) tolto: un componente designato aggiunto: due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale;

f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita' di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. aggiunto: Le designazioni di cui al comma sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro aggiunto: e politiche di genere;

b) tolto: cinque aggiunto: sei rappresentanti, rispettivamente, tolto: dei Ministeri aggiunto: del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, aggiunto: del Ministero della giustizia, aggiunto: del Ministero degli affari esteri, tolto: delle attivita' produttive aggiunto: del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per tolto: la funzione pubblica aggiunto: le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;

c) cinque dirigenti tolto: dei aggiunto: o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche socialiaggiunto: , in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione tolto: eaggiunto: , per l'innovazione tecnologicatolto: .aggiunto: , di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative; I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplenteaggiunto: . In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art8 · fonte del testo

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