Art. 44 — Finanziamento (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 2, commi 1, 2, 4 e 5)
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 maggio 2026, n. 91.
Abrogato dal 7 giugno 2026
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 maggio 2026, n. 91.
Abrogato dal 7 giugno 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2015 al 7 giugno 2026. 185 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Entro il termine indicato nel bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e' subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 maggio 2026, n. 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che "A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art44 · fonte del testo
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