Art. 12 — Nomina (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)

A livello ((...)), regionale e della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. 18 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)). 18 Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati ((dalle regioni, dalle citta' metropolitane e dagli enti di area vasta,)), sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. 18 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)). 18 5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati ((sul sito internet dell'ente che procede alla nomina)). 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91

18

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che "A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni".

Testo vigente dal 7 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2015 al 7 giugno 2026. 162 parole tolte, 30 parole aggiunte.

A livello tolto: nazionaleaggiunto: ..., regionale e della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla … della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. tolto: La consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunita' aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati tolto: con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle aggiunto: dalle regioni, dalle citta' metropolitane e tolto: degli aggiunto: dagli enti di area vasta,aggiunto: , sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. tolto: In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91. 5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet tolto: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. aggiunto: dell'ente che procede alla nomina.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91

    Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che "A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art12 · fonte del testo

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