Art. 55-ter — Divieto di discriminazione

E' vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 le seguenti aree:

  • a)impiego e occupazione, anche nell'ambito del lavoro autonomo nella misura in cui sia applicabile una diversa disciplina;
  • b)contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicita';
  • c)istruzione pubblica e privata. Resta impregiudicata la liberta' contrattuale delle parti, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona. Sono impregiudicate le disposizioni piu' favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternita'. Il rifiuto delle molestie e delle molestie sessuali da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire fondamento per una decisione che interessi la medesima persona. E' altresi' vietato ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.

Testo vigente dal 10 novembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art55ter · fonte del testo

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