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(( L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. )) L'Autorita' provvede affinche' le imprese che assegnano numeri ((ai contraenti)) soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. (( L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorita' puo' imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita' alle disposizioni dell'articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori. )) (( Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78. )) I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.

Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. 24 parole tolte, 91 parole aggiunte.

L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a)aggiunto: , e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'Autorita' provvede affinche' le imprese che assegnano numeri tolto: agli abbonati aggiunto: ai contraenti soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della … oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto tolto: degli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica all'accesso aggiunto: di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di tolto: assistenza mediante operatore e ai aggiunto: consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorita' puo' imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchitolto: , a norma dell'articolo 55, comma 1, lettera b) aggiunto: in conformita' alle disposizioni dell'articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 aggiunto: tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art75 · fonte del testo

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