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I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o piu' imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:

  • a)la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
  • b)i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
  • c)i tipi di servizi di manutenzione offerti;
  • d)il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
  • e)la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;
  • f)le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto;
  • g)il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84. L'Autorita' vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e puo' estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinche' sussistano anche nei confronti di altri utenti finali. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L'Autorita' puo' estendere tale obbligo affinche' sussista anche nei confronti di altri utenti finali. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attivita' contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti. Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.

Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art70 · fonte del testo

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