Art. 16 — Diritti amministrativi

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[1](( (Diritti amministrativi) (ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003)))

[2](( Oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire eventuali soglie di esenzione. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorita' nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire eventuali soglie di esenzione. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021 al 1 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021. 128 parole tolte, 355 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornireaggiunto: (Diritti amministrativi) (ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003)

aggiunto: Oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi tolto: di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attivita' relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie aggiunto: ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire eventuali soglie di esenzione. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorita' nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire eventuali soglie di esenzione. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art16 · fonte del testo

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