Art. 34 — Diritti amministrativi

(( (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive) (art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003))) ((1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorita' i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita' puo' adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorita' nazionale di regolamentazione. 2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente. 3. L'Autorita' coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea. 4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' puo', alternativamente:

  • a)modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonche' il parere del BEREC;
  • b)mantenere il suo progetto di misura. 5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'Autorita' di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23. 6. L'Autorita' motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972. 7. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.))

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 65/2021

    Questione inammissibile
    13 aprile 2021

    Sono dichiarate inammissibili, per carenza di giurisdizione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, seconda sezione civile, in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione ai considerando n. 30 e n. 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, e altresì in relazione agli artt. 106, par. 2, 288 e 291 TFUE, all'art. 1 del Protocollo n. 26 allegato al TFUE, e agli artt. 20 e 21 CDFUE - dell'art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lett. a ), n. 1) e n. 2), della legge n. 115 del 2015, e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 4, lett. a ), b ) e c ), del d.l. n. 145 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2014, e dall'art. 5, comma 1, lett. b ), n. 1), della legge n. 115 del 2015, che stabiliscono i criteri di determinazione dei diritti amministrativi a favore dell'amministrazione imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. L'ordinanza di rimessione è stata sollevata dal giudice ordinario nell'ambito di una controversia avente ad oggetto i diritti amministrativi riconducibili ad una materia che l'art. 133, comma 1, lett. m ), cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva, la quale attrae anche le controversie che investono i diritti soggettivi. Inoltre, non ogni controversia relativa a norme di cui si lamenti il contrasto con previsioni di diritto dell'Unione europea prive di efficacia diretta deve, in quanto tale, ascriversi alla giurisdizione ordinaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2016, n. 191 del 2006 e n. 204 del 2004 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l'inammissibilità della questione, ove esso sia rilevabile ictu oculi . ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 168 del 2020, n. 28 del 2019, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016 e n. 106 del 2013; ordinanza n. 318 del 2013 ).

    Art. 34 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 5 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 · Art. 3 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 · Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2015 al 24 dicembre 2021. 300 parole tolte, 412 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativiaggiunto: (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive) (art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003) 1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorita' i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita' puo' adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorita' nazionale di regolamentazione. 2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente. 3. L'Autorita' coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea. 4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1 tolto: e' individuata nell'allegato n. 10 Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materieaggiunto: , l'Autorita' puo', alternativamente:

aggiunto: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, tolto: la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata aggiunto: nonche' il parere del BEREC;

aggiunto: b) mantenere il suo progetto di misura. 5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo tolto: 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso. 2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche aggiunto: 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'Autorita' di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23. 6. L'Autorita' motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972. 7. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art34 · fonte del testo

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