Art. 16-bis
Articolo non più previsto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Abrogato dal 24 dicembre 2021
Articolo non più previsto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Abrogato dal 24 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2021 al 24 dicembre 2021. 369 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Fatte salve le competenze dell'Autorita' previste dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:
tolto: a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche' per garantire l'integrita' delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;
tolto: b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrita' siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
tolto: a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuita' della fornitura dei servizi su tali reti;
tolto: b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrita' secondo quanto previsto al comma 1, lettera b). Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorita' nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorita' degli altri Stati membri nonche' l'ENISA. Il Ministero, anche su impulso dell'Autorita', puo' informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero e' individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi piu' comuni di incidente. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art16bis · fonte del testo
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