Art. 15 — Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

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[1](( (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale) (ex art. 15 eeccc, art. 26 Codice 2003)))

[2](( Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:

  • a)fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
  • b)che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformita' dell'articolo 43;
  • c)utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;
  • d)che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;
  • e)fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:
  • a)negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo II del presente Titolo;
  • b)poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 317 parole tolte, 187 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione deiaggiunto: (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale) (ex art. 15 eeccc, art. 26 Codice 2003)

aggiunto: Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:

aggiunto: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronicatolto: , garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. L'Autorita' stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei aggiunto: al pubblico;

aggiunto: b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformita' dell'articolo 43;

aggiunto: c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronicatolto: , e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenzae non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei serviziaggiunto: ;

aggiunto: d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;

aggiunto: e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica tolto: accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini aggiunto: attraverso le RLAN. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:

aggiunto: a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di aggiunto: reti e di servizi di comunicazione elettronica tolto: in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica di numerazione. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare interoperabilita' completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorita' aggiunto: accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo II del presente Titolo;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art15 · fonte del testo

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