Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 35 (Allegato n. 25 Contributi)

((1. Per ciascuna stazione di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il soggetto interessato versa un contributo una tantum di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, all'atto della richiesta di autorizzazione generale e dell'eventuale richiesta di rinnovo, indipendentemente dalla durata di validita' dell'autorizzazione. Il pagamento e' comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione. 2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all'art. 143, comma 1, del codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui all'art. 1, comma 1. Il pagamento e' comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione e, per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validita' del titolo, il contributo versato rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato. 4. L''installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di cui al comma 1, sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione.)) 47

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 19 aprile 2023

47

Il Decreto 19 aprile 2023 (in G.U. 05/07/2023, n. 155) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, del presente decreto si applicano alle richieste di autorizzazioni generali e di rinnovi delle autorizzazioni generali presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 20 luglio 2023

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 20 luglio 2023. 24 parole tolte, 198 parole aggiunte.

1. Per ciascuna stazione di radioamatore aggiunto: di cui agli articoli 135 e 144 del codice, indipendentemente dal numero degli apparati, tolto: l'interessato aggiunto: il soggetto interessato versa un contributo una tantum di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, all'atto della richiesta di autorizzazione generale e dell'eventuale richiesta di rinnovo, indipendentemente dalla durata di validita' dell'autorizzazione. Il pagamento e' comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione. 2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all'art. 143, comma 1, del codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro tolto: 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B aggiunto: 20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui tolto: all'articolo 1, comma 1 aggiunto: all'art. 1, comma 1. Il pagamento e' comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione e, per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validita' del titolo, il contributo versato rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato. 4. L''installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di cui al comma 1, sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 19 aprile 2023

    Il Decreto 19 aprile 2023 (in G.U. 05/07/2023, n. 155) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, del presente decreto si applicano alle richieste di autorizzazioni generali e di rinnovi delle autorizzazioni generali presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art35 · fonte del testo

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