Art. 77 — Requisiti dei partecipanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, >determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21)). In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti ((le soglie di cui al comma 1)). In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal ((comma 1)), dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.

Testo in vigore dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 10 marzo 2010. 50 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, aggiunto: >determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni tolto: rilevanti. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona aggiunto: indicate dall'articolo 68. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti tolto: il suddetto limite aggiunto: le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il … della regolare costituzione della relativa assemblea. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma tolto: 2 aggiunto: 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art77 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari