Art. 71 — Richiesta di informazioni
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L'ISVAP puo' chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione. L'ISVAP puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le societa' controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime societa'. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP puo' chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle societa' fiduciarie, alle societa' di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano societa' con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza puo' avvalersi per le indagini che interessano le medesime societa'.
Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015
