Codice delle assicurazioni private

Art. 190-bis — Informazioni statistiche

L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicita', le modalita', i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalita' seguenti:

  • a)per l'assicurazione danni, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario;
  • b)per l'assicurazione vita, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorita' di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri. L'IVASS presenta alle autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art190bis · fonte del testo

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