Art. 56 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

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L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. Nell'esercizio dell'attivita' le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art56 · fonte del testo

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