Art. 44-sexies — Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili

L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art44sexies · fonte del testo

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