Art. 316 — Obblighi di comunicazione

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 2017 al 1 ottobre 2018. Leggi il testo vigente →

L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila. 2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila

Testo in vigore dal 29 agosto 2017 al 1 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 29 agosto 2017. 40 parole tolte, 94 parole aggiunte.

L'omissione tolto: delle comunicazioni periodiche di cui agli articoliaggiunto: , l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, tolto: 154, commi 4 e 5, sono punite con la aggiunto: accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: mille ad euro diecimila. L'incompletezza o l'erroneita' aggiunto: cinquemila a euro cinquantamila. 2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui tolto: al comma 1 aggiunto: all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con tolto: la aggiunto: un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato. aggiunto: diecimila a euro centomila

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art316 · fonte del testo

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