Art. 154 — Centro di informazione italiano

E' istituito presso l'((CONSAP)) il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l'((CONSAP)) puo' stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano. Il Centro di informazione italiano e' incaricato di tenere un registro da cui risulta:

  • a)la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
  • b)i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore;
  • c)le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'((CONSAP)), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili. (( Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP e' autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalita' della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano. )) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 7 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

E' istituito presso tolto: l'ISVAP aggiunto: l'CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il … dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine tolto: l'ISVAP aggiunto: l'CONSAP puo' stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che …

… assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'CONSAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento … esclusione dei dati sensibili. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, tolto: l'ISVAP e' autorizzato aggiunto: la CONSAP e' autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati aggiunto: dall'IVASS per le finalita' della banca dati sinistri. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art154 · fonte del testo

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