Art. 316 — Obblighi di comunicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 29 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 29 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art316 · fonte del testo

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