Art. 59-ter — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'((IVASS)). Nella comunicazione e' indicato:

  • a)l'indirizzo della sede secondaria;
  • b)il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
  • c)gli Stati membri in cui intende operare;
  • d)un programma che illustri il tipo di attivita' che intende esercitare. L'((IVASS)), entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorita' di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. L'((IVASS)) informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'((IVASS)). L'((IVASS)) valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS. Nella comunicazione e' indicato:

d) un programma che illustri il tipo di attivita' che intende esercitare. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma … istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente tolto: l'ISVAP. L'ISVAP aggiunto: l'IVASS. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art59ter · fonte del testo

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