Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

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Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attivita' a copertura delle medesime, l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP puo':

  • a)nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni;
  • b)vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all'articolo 167;
  • c)disporre, avuto riguardo alla gravita' della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' comunicato alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed e' pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca e' comunicata alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel bollettino.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008

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