Codice delle assicurazioni private

Art. 184 — Misure cautelari ed interdittive

((1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonche' delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter.)) 45 L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o ((del distributore)) interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme piu' utili alla generale conoscibilita', dei provvedimenti adottati. 45

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

45

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo vigente dal 1 luglio 2018

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018. 1 parola tolta, 27 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare, per … sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazioneaggiunto: , nonche' delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter. L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o tolto: dell'intermediario aggiunto: del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme piu' utili alla generale conoscibilita', dei provvedimenti adottati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

    Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art184 · fonte del testo

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