Art. 36-septies — Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

L'impresa puo' applicare un aggiustamento per la volatilita' (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilita' della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta. Il portafoglio di riferimento per una valuta e' rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta. L'aggiustamento per la volatilita' dei tassi di interesse privi di rischio e' pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, e' calcolato come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi. L'aggiustamento per la volatilita' si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all'articolo 36-quater, comma 3. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilita' dei tassi di interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, e' aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio. (( A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 e' applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base. )) L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita' maggiorata al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione. Lo spread nazionale corretto per il rischio e' calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta. L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilita' in relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruita' ai sensi dell'articolo 36-quinquies. In deroga all'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilita' non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilita'.

Testo vigente dal 17 marzo 2020

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Che cosa è cambiato dal 17 marzo 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 17 marzo 2020. 3 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio. tolto: L'aumento aggiunto: A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 e' applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi tolto: i 100 aggiunto: gli 85 punti base. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita' maggiorata al calcolo della migliore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art36septies · fonte del testo

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