Art. 214 — Vigilanza ispettiva

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Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) di cui all'articolo 210, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:

  • a)le imprese controllate dall'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) italiana;
  • b)le imprese controllanti l'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) italiana;
  • c)le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione (( o di riassicurazione)) controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) di cui all'articolo 210.

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 2 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.

Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione tolto: di aggiunto: o di riassicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:

a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione italiana;

b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione italiana;

c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione tolto: di aggiunto: o di riassicurazione di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la … dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione di cui all'articolo 210.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art214 · fonte del testo

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