Art. 206 — Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 357 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'ISVAP puo' chiedere alle autorita' competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalita' per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia:
tolto: a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
tolto: b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
tolto: c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. L'autorita' di vigilanza competente di un altro Stato membro puo' chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorita' richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l'autorita' richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo' prendervi parte. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese:
tolto: a) imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
tolto: b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
tolto: c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare. L'ISVAP puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art206 · fonte del testo
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