Art. 186 — Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018. Leggi il testo vigente →

L'impresa puo' trasmettere preventivamente all'((IVASS)) la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'((IVASS)) non puo' essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati. L'((IVASS)) provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'((IVASS)) si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'((IVASS)) puo' disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'((IVASS)) indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'((IVASS)) l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto. L'((IVASS)) stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalita' da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 8 parole tolte, 8 parole aggiunte.

L'impresa puo' trasmettere preventivamente tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un … obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS non puo' essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS puo' disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art186 · fonte del testo

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