Art. 116-quinquies — Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

(( L'accesso all'attivita' di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorita' competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario e' tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attivita' sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita' competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP. L'intermediario puo' iniziare a svolgere l'attivita' di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorita' dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. L'IVASS verifica che l'attivita' di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonche' alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS puo' esaminare le modalita' di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorita' dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni. 5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicita' delle comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attivita' svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2)) 45

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

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Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo vigente dal 1 luglio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art116quinquies · fonte del testo

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