Art. 184 — Misure cautelari ed interdittive
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Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'((IVASS)) sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione. L'((IVASS)) vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme piu' utili alla generale conoscibilita', dei provvedimenti adottati.
Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018
