Art. 182 — Pubblicità dei prodotti assicurativi

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La pubblicita' utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformita' rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita' sia autonomamente effettuata dagli intermediari. L'((IVASS)) puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che e' utilizzato dalle imprese e dagli intermediari. L'((IVASS)) sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. L'((IVASS)) vieta la diffusione della pubblicita' in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. L'((IVASS)) vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2. L'((IVASS)), con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilita' della pubblicita' e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita' sia autonomamente effettuata dagli intermediari. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che e' utilizzato dalle imprese e dagli intermediari. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS vieta la diffusione della pubblicita' in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilita' della pubblicita' e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art182 · fonte del testo

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