Art. 14-bis — Programma di attività

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2015 al 1 febbraio 2022. Leggi il testo vigente →

Il programma di attivita' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti:

  • a)la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire;
  • b)se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;
  • c)i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
  • d)gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;
  • e)le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:
  • a)le previsioni di bilancio;
  • b)le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilita', di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonche' il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
  • c)le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonche' il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
  • d)le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
  • e)per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta:
  • 1)le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
  • 2)le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
  • f)per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 febbraio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art14bis · fonte del testo

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