Art. 135 — Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati

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Banca dati sinistri ((e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati)) Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, ((sono istituite)) presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi ((e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati')). Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati. ((3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali))

Testo in vigore dal 25 marzo 2012 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 25 marzo 2012. 25 parole tolte, 102 parole aggiunte.

aggiunto: Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, tolto: e' istituita aggiunto: sono istituite presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi aggiunto: e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri … di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati. aggiunto: 3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, tolto: nonche' le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite aggiunto: le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, tolto: secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di aggiunto: sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personalitolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art135 · fonte del testo

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