Art. 113 — Cancellazione

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L'((IVASS)) dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:

  • a)radiazione;
  • b)rinunzia all'iscrizione;
  • c)mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
  • d)perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
  • e)mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'((IVASS));
  • f)limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
  • g)limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'((IVASS)). L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e). Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'ISVAPaggiunto: L'IVASS dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:

e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS;

… 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art113 · fonte del testo

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