Art. 115 — Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attivita' di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3. 2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), che e' composto da un dirigente del ((Ministero dello sviluppo economico)), con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'((IVASS)), da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del ((Ministro dello sviluppo economico)), sentito l'((IVASS)). Il contributo e' determinato annualmente con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), sentito l'((IVASS)) ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2. 4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale e' costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra ne' dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non puo' essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti. 5. Il fondo e' surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 17 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… 3. 2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro tolto: delle attivita' produttive aggiunto: dello sviluppo economico, che e' composto da un dirigente del Ministero tolto: delle attivita' produttive aggiunto: dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente … all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro tolto: delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP aggiunto: dello sviluppo economico, sentito l'IVASS. Il contributo e' determinato annualmente con decreto del Ministro tolto: delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP aggiunto: dello sviluppo economico, sentito l'IVASS ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art115 · fonte del testo

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