Art. 82 c.d.s. — Destinazione ed uso dei veicoli

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Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio. L'uso di terzi comprende:

  • a)locazione senza conducente;
  • b)servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
  • c)servizio di linea per trasporto di persone;
  • d)servizio di trasporto di cose per conto terzi;
  • e)servizio di linea per trasporto di cose;
  • f)servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo' essere adibito. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 68,25 a € 275,10)). 19 29 43 52 Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 343,35 a € 1.376,55)). 19 29 43 52 Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione e' da sei a dodici mesi. 4
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2003 al 30 giugno 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 2/1993

    Questione infondata
    5 gennaio 1993

    L'art. 82, sesto comma, prima e seconda parte, del nuovo codice della strada, con il richiedere, per l'uso in via eccezionale e temporanea di autocarri al trasporto delle persone e per la destinazione a servizio di linea degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, e viceversa, una autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C., non determina alcuna interferenza con i poteri spettanti alle regioni nella materia delle autolinee locali (specificatamente indicati negli att. 1 e 3 del d.P.R. 5/1972 e 84 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) dal momento che la norma denunciata concerne l'idoneità degli autoveicoli ad essere ammessi alla circolazione mutando la loro ordinaria destinazione e non le modalità di gestione delle tranvie e linee automobilistiche, materia questa rientrante nella competenza regionale; la natura delle autorizzazioni e lo scopo per cui sono previste riguardano infatti la sicurezza degli impianti e dei veicoli che, richiedendo una uniformità dei parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, giustificano la competenza di un organo dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, sesto comma prima e seconda parte, dlgs. 30 aprile 1992, n. 285). - V., S. n. 58/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  12. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  13. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  14. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  15. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  16. 30 giugno 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. 15 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 127.020 a L. 508.070. aggiunto: € 68,25 a € 275,10. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di … trasporto di cose e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 635.090 a L. 2.540.350 aggiunto: € 343,35 a € 1.376,55. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 24 dicembre 2002

    Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art82 · fonte del testo

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