Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/01/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, sesto

comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:

"Nuovo codice della strada", promosso con ricorso della Regione

Liguria notificato il 17 giugno 1992, depositato in cancelleria il 26

successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria e l'avv.

dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri in data 17 giugno 1992 la Regione Liguria ha impugnato in

via principale l'art. 82, sesto comma, del decreto legislativo 30

aprile 1992 n. 285, contenente le norme del nuovo codice della

strada, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione -

come attuati dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5 e 84

del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - nonché con il principio di

ragionevolezza e con l'art. 119 della Costituzione.

La ricorrente ha rilevato che secondo la disposizione impugnata,

previa autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione

civile e dei trasporti in concessione, gli autocarri possono essere

utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di

persone (l'autorizzazione deve essere preceduta dal nulla osta del

prefetto), e che analoga autorizzazione deve essere rilasciata dallo

stesso ufficio per gli autobus destinati a servizio di noleggio con

conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale,

secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti

ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

Premette la ricorrente che: a) la materia regolata da detta

disposizione attiene alle "tramvie e linee automobilistiche di

interesse regionale", di cui all'art. 117 della Costituzione, e che,

a norma del citato d.P.R. n. 5 del 1972, le relative funzioni già

attribuite agli organi statali (in particolare, dall'art. 57 del

vecchio codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n.

393, per quanto attiene alla destinazione ed all'uso degli

autoveicoli) sono trasferite alle regioni a statuto ordinario; b) la

ricorrente stessa ha esercitato direttamente le dette funzioni, fino

a quando, con legge regionale 30 agosto 1974 n. 28, ha delegato alle

province quelle in materia di autoservizi pubblici di linea; c)

l'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, ha definito la materia in

discorso.

Tutto ciò considerato, la Regione ritiene di essere stata

spogliata, a favore dello Stato attraverso la norma impugnata, di una

propria potestà, in violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione.

Inoltre mentre l'impugnato art. 82, sesto comma, cit. attribuisce

ad organi statali le competenze di cui sopra, per il successivo art.

87, quarto comma, il concedente di linea (ossia la regione per le

linee di interesse sovracomunale, e il comune per quelle di interesse

comunale) può autorizzare l'utilizzazione di veicoli destinati al

servizio di linea per quello di noleggio da rimessa. Il che contrasta

col principio di ragionevolezza.

La ricorrente ha notato, infine, che l'autorizzazione

all'effettuazione di servizi fuori linea comporta una tassa a suo

favore, nella misura stabilita dal decreto legislativo 22 giugno

1991, n. 230, tariffa 45: (recte 46), mentre la norma impugnata

determina una incertezza circa la spettanza, allo Stato o alla

regione, del gettito di questa tassa, così da determinare la

violazione anche dell'art. 119 della Costituzione.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, osservando che l'art. 82 del decreto legislativo n. 285 del

1992 - il cui sesto comma deve ritenersi sostanzialmente impugnato

solo nella parte concernente gli autobus - concerne i controlli sui

dispositivi di equipaggiamento e le caratteristiche costruttive di

questo tipo di veicoli, in relazione alla loro destinazione, a

servizio di linea oppure a servizio di noleggio. La norma attiene

dunque alla sicurezza stradale, affidata a criteri necessariamente

uniformi su tutto il territorio nazionale e perciò certamente

riservata allo Stato, mentre risulta estranea all'organizzazione dei

servizi di linea, affidata alle regioni.

Né con la predetta norma contrasta il successivo art. 87, quarto

comma, che, attribuendo alla regione il potere di autorizzare

l'utilizzo degli autobus di linea per noleggio (ma non viceversa) e

sempre fatta salva la regolarità del servizio, attiene non alla

sicurezza dei viaggi, bensì alla disciplina delle autolinee, onde

viene meno il presupposto di tutte le censure della ricorrente.

3. - È intervenuta anche la Federazione nazionale trasporti

pubblici locali (Federtrasporti), per sostenere, in primo luogo,

l'ammissibilità del proprio intervento per effetto del richiamo che

le disposizioni regolatrici del giudizio di costituzionalità operano

nei riguardi delle "norme del regolamento per la procedura innanzi al

Consiglio di Stato" (art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e,

quindi, art. 37 del regolamento n. 642 del 1907).

Nel merito, dubita che la norma impugnata abbia introdotto un

controllo statale, che si aggiunga a quello regionale o locale (art.

87 successivo), e sostiene invece che essa abbia disciplinato

l'ipotesi dello svincolo definitivo del mezzo dalla "linea" al

"noleggio" e viceversa. Se però dovesse prevalere l'interpretazione

a sostegno della introduzione di un doppio controllo, andrebbe allora

accolto il ricorso della regione, cui la Federazione predetta si

associa. Considerato in diritto

1. - Con ricorso della regione Liguria è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, al principio di

ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed all'art. 119 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, sesto comma,

del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della

strada), il quale prevede nella prima parte che, previa

autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

(motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), rilasciata a

seguito di nulla osta del Prefetto, gli autocarri possono essere

utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di

persone e, nella seconda parte, che analoga autorizzazione, in base a

direttive emanate dal Ministero dei trasporti, è rilasciata

dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus

destinati a servizio di noleggio con conducente, ai fini del loro

impiego in servizio di linea e viceversa.

Ad avviso della regione ricorrente la norma denunciata,

concernendo la materia delle autolinee: a) è invasiva delle

competenze attribuite alle regioni in materia di "linee

automobilistiche di interesse regionale" dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, e 87 del d.P.R. n. 616 del 1977; b) è irragionevole,

perché contraddittoria rispetto all'art. 87, quarto comma, della

stessa legge, il quale prevede che il concedente di linea può

autorizzare l'utilizzazione dei veicoli destinati al servizio di

linea per quello di noleggio da rimessa; c) priva la regione stessa

del gettito della tassa dovuta dal concessionario autorizzato ad

effettuare servizi "fuori linea" (d.P.R. 22 giugno 1991 n. 230

tariffa 45 - recte 46).

2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità

dell'intervento della Federazione nazionale trasporti pubblici

locali, in base alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la

legittimazione, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi

in via principale, di soggetti non titolari di potestà legislativa,

ancorché sotto la forma dell'intervento volontario (V., ex plurimis,

sentenze n. 517 e n. 293 del 1987).

3. - Il ricorso della regione Liguria è infondato.

Come si evince da quanto precede, la disposizione denunciata

prevede due tipi di autorizzazione, da rilasciarsi in via eccezionale

e temporanea da parte di un organo dello Stato, la prima per

consentire l'uso degli autocarri al trasporto di persone e la seconda

per la destinazione degli autobus, adibiti al servizio di noleggio

con conducente, al servizio di linea e viceversa.

Dal tenore della disposizione non risulta dunque, per nessuno dei

due tipi di autorizzazione, alcuna interferenza con i poteri

spettanti alla regione in virtù degli artt. 117 e 118 della

Costituzione e specificatamente definiti dagli artt. 1 e 3 del d.P.R.

n. 5 del 1972 e dall'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Difatti, mentre queste ultime disposizioni si riferiscono alle

modalità di svolgimento dell'esercizio delle tranvie e delle linee

automobilistiche, cioè alla loro gestione, quella denunciata

concerne, per entrambe le autorizzazioni da essa previste,

l'idoneità degli autoveicoli ad essere ammessi alla circolazione

mutando temporaneamente ed in via eccezionale la loro ordinaria

destinazione. La relativa valutazione non ha perciò riferimento alle

modalità di svolgimento del servizio di linea e tantomeno ai poteri

propri del "concedente la linea", ma si fonda esclusivamente su

criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti.

La natura delle autorizzazioni e lo scopo per cui la norma

impugnata le prevede, giustificano perciò la competenza di un organo

dello Stato, alla stregua della giurisprudenza della Corte (sent. n.

58 del 1976) secondo cui la sicurezza degli impianti, dei veicoli e

dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale

dell'incolumità dei cittadini, esige uniformità di parametri di

valutazione per tutto il territorio nazionale.

4. - La disposizione denunciata neppure può, relativamente

all'autorizzazione prevista nella sua seconda parte, ritenersi

irragionevole per contraddizione con la previsione dell'art. 87,

comma 4, dello stesso d.P.R. n. 285 del 1992, come si sostiene dalla

regione ricorrente.

Difatti, mentre l'autorizzazione richiesta dalla seconda parte

dell'impugnato art. 82, comma 6, da rilasciarsi dall'ufficio della

Direzione generale della M.C.T.C., riguarda la destinazione

eccezionale e temporanea a servizio di linea degli automezzi adibiti

a servizio di noleggio con conducente, e viceversa, quella invece

contemplata dall'art. 87, comma 4, da rilasciarsi da parte del

"concedente", è prevista solo per "l'utilizzo di veicoli destinati

al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa" ( e non anche

- come è per l'autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6 -

viceversa), dovendosi soltanto valutare che non sia "pregiudicata la

regolarità del servizio" di linea.

La differenza e, quindi, la non contraddittorietà fra le due

disposizioni è dunque evidente, poiché l'autorizzazione al

mutamento eccezionale e temporaneo dell'uso, da rilasciarsi dal

"concedente la linea" ai sensi dell'art. 87, comma 4, è prevista

quando si intenda distogliere dal servizio un autoveicolo destinato

ad una determinata linea (e non viceversa), perché solo in tal caso

potrebbe essere "pregiudicata la regolarità del servizio". Dalla

finalità della valutazione da compiersi per il rilascio di questa

autorizzazione si desume perciò che essa riguarda le modalità di

svolgimento dell'esercizio della linea di trasporto, ossia la sua

gestione: nelle ipotesi di autoveicoli adibiti al servizio su linee

di interesse regionale, essa non può essere rilasciata dallo Stato.

L'autorizzazione prevista dall'art. 82, comma 6, seconda parte,

per il mutamento di destinazione da servizio di noleggio in servizio

di linea e viceversa, proprio perché riguarda le due reciproche

ipotesi, mostra di perseguire una finalità diversa da quella propria

dell'autorizzazione da rilasciarsi dal "concedente", ossia non

attiene alla gestione del servizio, il che giustifica che, per il suo

rilascio, sia competente un organo dello Stato, stante la detta,

preminente esigenza di uniformità dei criteri di sicurezza dei

veicoli.

Che il legislatore fosse consapevole della duplicità delle

autorizzazioni, quella statale (prevista dalla disposizione

denunciata) e quella da rilasciarsi dal concedente (prevista

dall'art. 87 cit.) è dimostrato altresì dalla previsione di due

distinte sanzioni per chi non si munisca di ciascuna di dette

autorizzazioni, e ciò conferma nella esclusione della denunciata

contraddittorietà.

6. - Una volta chiarito che entrambe le autorizzazioni previste

nella prima e nella seconda parte dell'art. 82, comma 6, del nuovo

codice della strada, riguardano l'abilitazione dell'autoveicolo ad

essere utilizzato per un certo "tipo" di trasporto, mentre quella

prevista dall'art. 87, comma 4, di competenza del concedente (e

quindi non dello Stato per le linee di interesse regionale), attiene

alla gestione del servizio - avendo specifico riguardo alla linea cui

l'autoveicolo è concretamente destinato - viene meno anche

l'asserita incertezza circa la spettanza della tassa prevista dal

d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa n. 46. Questa tariffa

determina l'importo della tassa da pagarsi per il rilascio del

permesso "per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea

con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolamente concessi od

autorizzati, aventi interesse regionale". Orbene, a parte che detto

d.P.R. riguarda esclusivamente la tariffa delle tasse sulle

concessioni, autorizzazioni, permessi e simili, facenti capo alle

regioni, va rilevato che, in particolare, la tariffa n. 46 si

riferisce espressamente ai permessi per l'utilizzazione "fuori linea"

degli autobus adibiti ai servizi pubblici, "regolarmente concessi o

autorizzati, aventi interesse regionale", per cui è inimmaginabile

che un provento che riguarda la gestione di linee "di interesse

regionale" possa essere devoluto, per effetto della norma denunciata,

allo Stato. Appare invece evidente che la tassa in parola riguarda il

rilascio dell'autorizzazione da parte del concedente che, per le

linee di interesse regionale, non può certo essere lo Stato, donde

l'infondatezza anche della censura formulata in riferimento all'art.

119 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285

(Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria col ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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