Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con due ricorsi della Regione Campania

notificati il 2 agosto 1994 e il 28 febbraio 1995, depositati in

cancelleria il 10 agosto 1994 e il 6 marzo 1995, per conflitti di

attribuzione sorti a seguito: a) del decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione del 4 luglio 1994 recante "Direttive e

criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al

noleggio e viceversa"; b) della circolare del Ministero dei trasporti

e della navigazione, D.C. III Div. 32 del 12 gennaio 1995 - prot. n.

82 - avente ad oggetto: "Disposizioni applicative del D.M. 12 luglio

1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al

noleggio e viceversa" ed iscritti rispettivamente ai nn. 27 del

registro conflitti 1994 e 6 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri nel giudizio promosso con ricorso iscritto al reg. confl. n.

6 del 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che la Regione Campania ha sollevato conflitto di

attribuzioni, nei confronti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale 4 luglio

1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994,

recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal

servizio di linea al noleggio e viceversa" (reg. confl. n. 27 del

1994);

che la ricorrente ricorda che in materia di autolinee la

competenza è ripartita tra lo Stato, cui spetta la valutazione

tecnica dell'idoneità del mezzo ad essere utilizzato per un servizio

diverso da quello suo proprio, e la regione, quale ente concedente la

linea, che esercita le funzioni in ordine alla gestione del servizio,

secondo le disposizioni del nuovo codice della strada (artt. 82,

comma 6, e 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.

285) e l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale

(sent. n. 2 del 1993);

che il provvedimento impugnato sarebbe invasivo delle competenze

regionali perché conterrebbe prescrizioni non aventi carattere

strettamente tecnico, bensì attinenti anche alla gestione del

servizio di spettanza della regione, in violazione degli artt. 117 e

118 della Costituzione, 1 e 3 del d.P.R. n. 5 del 1972 e 84 del

d.P.R. n. 616 del 1977 in materia di tramvie e linee automobilistiche

di interesse regionale;

che, con altro ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995), la Regione

Campania ha sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento della

circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione del 12

gennaio 1995, recante "Disposizioni applicative del D.M. 4 luglio

1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al

noleggio e viceversa", riproponendo le censure già svolte nei

confronti del precedente provvedimento;

che in questo secondo giudizio si è costituito il Presidente

del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale

dello Stato, contestando la fondatezza del conflitto, perché,

contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Ministero non

pretende di ingerirsi nel controllo sulla regolarità del servizio di

linea di competenza regionale, ma si preoccupa soltanto di prendere

in esame, a fini di sicurezza, il singolo veicolo del quale si è

domandata la distrazione;

che all'udienza la difesa dello Stato ha eccepito la

inammissibilità del ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995) per vizio

della notificazione;

Considerato che i due ricorsi coinvolgono atti tra di loro

connessi e propongono censure identiche o analoghe, per cui i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronuncia;

che entrambi i ricorsi sono stati notificati al Presidente del

Consiglio dei ministri soltanto presso l'Avvocatura generale dello

Stato e non anche al diretto destinatario, nella sua sede;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte

(sent. n. 295 del 1993, 355 del 1992, 548 del 1989, 215 del 1988),

dalla quale non si hanno ragioni di discostarsi, ai giudizi

costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza

dello Stato in giudizio dettate dalle leggi 25 marzo 1958 n. 260 e 3

aprile 1979, n. 103 e che in particolare quest'ultima legge, avendo

disposto espressamente la sua applicabilità ai giudizi davanti al

Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, l'ha

implicitamente esclusa per i giudizi costituzionali;

che non può ritenersi sanato, per il ricorso iscritto al reg.

confl. n. 6 del 1995, il vizio della notificazione per effetto della

costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri

per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, data l'eccezione

che in proposito essa ha formulato all'udienza e che va accolta

perché la notificazione deve essere diretta agli organi cui spetta

la legittimazione (ad agire o a contraddire) in questi giudizi;

che pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati

manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità dei

ricorsi proposti dalla Regione Campania avverso:

1) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4

luglio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio

1994), recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus

dal servizio di linea al noleggio e viceversa";

2) la circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione,

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione, 12 gennaio 1995, avente ad oggetto "Decreto 4 luglio

1994 concernente direttive e criteri per la distrazione degli autobus

dal servizio di linea al noleggio e viceversa".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari