Codice della strada

Art. 62 c.d.s. — Massa limite

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La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veiocolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non puo' eccedere 5 t per i veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a 3 o piu' assi. La massa complessiva a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere 6 t. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 (decanewton per centimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 assi quando l'asse motore e' munito di doppi penumatici accoppiati e di sospensione penumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t. La massa complessiva a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indi- cate nel comma 3, non deve eccedere 40 t se a 4 assi e 44 t se a 5 o piu' assi. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull'asse puo' caricato non deve eccedere 12 t. In corrispondenza di due assi costituenti tandem la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non puo' eccedere 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 1,8 m, tale limite non puo' eccedere 18 t. In quest'ultimo caso il limite e' elevato a 19 t quando l'asse motore e' munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche, ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1993 al 30 giugno 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

    Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art62 · fonte del testo

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