Art. 45 c.d.s. — Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

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Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Il Ministero dei lavori pubblici puo' intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalita' di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizionI delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonche' a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op- era dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada puo' intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. 19 29 La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresi', stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ((unmilione)) a lire ((quattromilioni)). A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 (( E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. 9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1999 al 14 gennaio 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/2015

    Ha colpito questo articolo
    18 giugno 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è perciò intrinsecamente irragionevole. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, ulteriori evidenti aporie derivano dal rilievo che l'uso delle suddette apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio, ricavato dall'art. 142, comma 6, cod. strada, delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Tale ultima disposizione realizza in modo non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una spiegazione nel ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, affidamento che degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In definitiva, se la prescrizione dell'art. 142, comma 6, cod. strada nella sua astratta formulazione risulta immune da vizi di proporzionalità, la prescrizione dell'art. 45, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. - Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. strada per erronea individuazione del tertium comparationis , v. la citata sentenza n. 277/2007. - Sulla preliminare delimitazione di censure formalmente rivolte ad un intero articolo di legge, sulla base della parte motivazionale dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata sentenza n.121/2010. - Per l'affermazione che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali», v., ex multis, la citata sentenza n. 356/1996. - In tema di poteri del giudice a quo a fronte di un diritto vivente non condiviso perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, v. la citata sentenza n. 350/1997. - Sui principi di razionalità e di ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 172/1996, 1130/1988.

    Art. 45 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 127/2009

    Questione infondata
    30 aprile 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio ed, inoltre, difetta di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel processo a quo . Né tale lacuna è emendabile attraverso l'esame diretto del fascicolo principale. La questione, poi, è contraddittoria, avendola il rimettente prospettata in antitesi con la premessa interpretativa. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 15/2009 e n. 441/2008. - Sull'impossibilità per la Corte di accedere al fascicolo del giudizio principale al fine di valutare la rilevanza della questione, vedi, citate, ordinanze n. 395/2008 e n. 251/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per contraddittorietà della questione proposta, vedi, citata, ordinanza n. 252/2008.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 45 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 423/2008

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Infatti, il rimettente ha omesso di fornire indicazioni in merito alla vicenda oggetto del giudizio principale e ciò impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione. - Sulla non fondatezza della medesima questione per erronea indicazione del tertium comparationis v., citata, sentenza n. 277/2007. -Sulla impossibilità di valutare la rilevanza della questione in caso di mancata descrizione della fattispecie v., citate, ex multis , ordinanze n. 224 e n. 210/2008 e n. 31/2007.

    Art. 45 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 8 agosto 2020 — 15 gennaio 2021per 5 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 8 agosto 2020per un anno
  5. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  6. 25 giugno 2015 — 14 gennaio 2017per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 25 giugno 2015per 5 mesi
  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  18. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  21. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999. 9 parole tolte, 114 parole aggiunte.

… fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire aggiunto: unmilione a lire quattromilioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. 9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. tolto: A tale aggiunto: Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca tolto: delle cose aggiunto: della cosa oggetto della violazionetolto: , secondo le norme del tolto: capo I, sezione aggiunto: Capo I, Sezione II, del tolto: titolo VI. aggiunto: Titolo VI

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art45 · fonte del testo

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