Art. 234 c.d.s. — Norme transitorie relative al titolo II
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(( Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 e' fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti. )) Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari di autorizzazione o di concessione. (( Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall' emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo. )) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice ((la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente)) deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento ((; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento.)). Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. ((Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l' adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.)) (( Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia. ))
Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 6 dicembre 1996
