Art. 234 c.d.s. — Norme transitorie relative al titolo II
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Per l'adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme dell'articolo 23 e' fissato il termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a tale data sono consentiti i mezzi pubblicitari attualmente esistenti. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari di autorizzazione o di concessione. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice devono essere adottati i piani di cui all'art. 36, commi 1, 2 e 3; entro sei mesi devono essere emanate le direttive di cui al comma 6 dello stesso articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice tutta la segnaletica stradale deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente.
Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993
