Art. 219-bis c.d.s. — Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

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Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente munito di certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116, commi Ibis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneita' alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresi', le disposizioni dell'articolo 126-bis. Se il conducente e' persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non e' richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresi, le disposizioni dell'articolo articolo 126-bis. 3. Quando il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2

Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 30 luglio 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/2011

    Altra decisione
    12 ottobre 2011

    Va ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, e occorre pertanto che il giudice a quo operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 201 del 2011 e nn. 145 e 38 del 2010

    Art. 219-bis c.d.s. · Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 201/2011

    Altra decisione
    6 luglio 2011

    Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 219- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente e nella parte in cui stabilisce, per tali ipotesi, l'applicazione delle disposizioni relative alla decurtazione dei punti della patente. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 30 luglio 2010, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v., ex multis , le citate ordinanze n.145 e n. 38 del 2010.

    Art. 219-bis c.d.s. · Art. 3 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art219bis · fonte del testo

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