Art. 172 c.d.s. — Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

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[1]Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:

  • a)M1, b)

[2]M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi, c)

[3]N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta. Sono esentati dall' obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

  • a)gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  • b)i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
  • c)gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  • d)i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
  • e)gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
  • f)le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' sanitarie di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
  • g)le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se non sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purche' siano accompaganti da almeno un passeggero di eta' inferiore ai sedici anni. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' inferiore ad anni sedici. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 33,60 a € 137,55)). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. 19 29 43 52 Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 19,95 a € 81,90)). 19 29 43 52 Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 687,75 a € 2.754,15)). 19 29 43 52 Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2003 al 13 agosto 2003

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 49/2009

    Questione infondata
    18 febbraio 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. Invero, non sono irragionevoli il trattamento sanzionatorio previsto né l'esenzione dall'obbligo di talune categorie di soggetti e di veicoli, atteso che l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore. - Sulla insindacabilità di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, v., citate, ordinanze n. 204/2008 e n. 169/2006

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 374/2006

    Questione inammissibile
    14 novembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede le sanzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza, in particolare, la decurtazione di cinque punti della patente e la sospensione della stessa per quindici giorni alla seconda infrazione. Invero, premesso che non costituisce ragione per una eventuale restituzione degli atti al giudice a quo la modifica legislativa della norma censurata per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, in quanto lo stesso riformula la disposizione mantenendone, però, tutti i presupposti in relazione ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione, in particolare con riguardo ad aspetti del giudizio di merito che, attenendo alla ricostruzione del fatto, potrebbero rendere superflua ogni considerazione sull'applicabilità della norma. > >- Per l'affermazione secondo cui la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza o che contenga una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire una adeguata valutazione della stessa, è manifestamente inammissibile, vedi citate ordinanze nn. 482, 453, 423, 139/2005 e n. 391/2004.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 169/2006

    Questione infondata
    21 aprile 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., dell'art. 172 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3, comma 12, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza che, nella specie, non risulta violato. > >- Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni, v. ordinanza n. 45/2006.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 172 c.d.s. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

24 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 25 dicembre 2019 — 15 gennaio 2021per un anno
  3. 13 gennaio 2019 — 25 dicembre 2019per 12 mesi
  4. 27 ottobre 2018 — 13 gennaio 2019per 3 mesi
  5. 14 gennaio 2017 — 27 ottobre 2018per un anno
  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  9. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  10. 30 luglio 2010 — 13 agosto 2010per 14 giorni
  11. 14 gennaio 2009 — 30 luglio 2010per un anno
  12. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 aprile 2006 — 14 gennaio 2007per 9 mesi
  14. 14 gennaio 2005 — 14 aprile 2006per un anno
  15. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  16. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  17. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  18. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  19. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  20. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  21. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  22. 3 marzo 1994 — 24 gennaio 1995per 11 mesi
  23. 1 ottobre 1993 — 3 marzo 1994per 5 mesi
  24. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. 23 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 63.510 a lire 254.030. aggiunto: € 33,60 a € 137,55. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, … il normale funzionamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 38.100 a L. 152.420. aggiunto: € 19,95 a € 81,90. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza … tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 1.270.180 a L. 5.080.700 aggiunto: € 687,75 a € 2.754,15. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 24 dicembre 2002

    Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art172 · fonte del testo

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