Art. 172 c.d.s. — Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2003 al 13 agosto 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
- a)M1, b)
[2]M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi, c)
[3]N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta. Sono esentati dall' obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
- a)gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- b)i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
- c)gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- d)i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
- e)gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
- f)le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' sanitarie di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
- g)le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se non sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purche' siano accompaganti da almeno un passeggero di eta' inferiore ai sedici anni. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' inferiore ad anni sedici. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 33,60 a € 137,55)). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. 19 29 43 52 Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 19,95 a € 81,90)). 19 29 43 52 Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 687,75 a € 2.754,15)). 19 29 43 52 Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Testo in vigore dal 14 gennaio 2003 al 13 agosto 2003
