Art. 172 c.d.s. — Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

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Il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 classificati nell'art. 47, comma 2, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1978 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Tale obbligo sussiste anche per i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria di cui sopra immatricolati a decorrere dal 26 aprile 1990. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza e, in caso di inefficienza, a sostituirle con altre, omologate per il tipo di veicolo nel quale vanno installate. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

  • a)gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  • b)i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
  • c)i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
  • d)le persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dallo ufficio medico-legale della unita' sanitaria locale e dallo ufficio competente in base all'ordinamento interno;
  • e)le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;
  • f)le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
  • g)gli appartenenti a servizi di vigilanza privati, regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte. Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita su richiesta agli organi di polizia di cui all'art. 12. Sono altresi' esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici. I passeggeri fino a dodici anni di eta' possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 classificati nell'art. 47, comma 2, solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta. I passeggeri fino a quattro anni di eta' occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta. Se sui posti posteriori sono trasportati piu' di due passeggeri di eta' fino a quattro anni, solo quello di eta' inferiore deve essere trattenuto da appositi sistemi di ritenuta, a condizione che gli altri siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. La norma di cui al comma 5 non si applica ai passeggeri fino a quattro anni di eta' che viaggiano su autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aereoporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di eta' devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta previsti per i passeggeri fino a dodici anni di eta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, o la sostituisce con un tipo non omologato per il veicolo nel quale e' installata, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 49/2009

    Questione infondata
    18 febbraio 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. Invero, non sono irragionevoli il trattamento sanzionatorio previsto né l'esenzione dall'obbligo di talune categorie di soggetti e di veicoli, atteso che l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore. - Sulla insindacabilità di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, v., citate, ordinanze n. 204/2008 e n. 169/2006

    Art. 172 c.d.s. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 204/2008

    Questione infondata
    13 giugno 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di motivazione in ordine al parametro di cui viene dedotta la violazione. - Per l'inammissibilità di censure prive di motivazione con riferimento al parametro evocato, v., citate, ordinanze n. 72/2007 e n. 414/2005.

    Art. 126-bis c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada · Art. 172 c.d.s. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 374/2006

    Questione inammissibile
    14 novembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede le sanzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza, in particolare, la decurtazione di cinque punti della patente e la sospensione della stessa per quindici giorni alla seconda infrazione. Invero, premesso che non costituisce ragione per una eventuale restituzione degli atti al giudice a quo la modifica legislativa della norma censurata per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, in quanto lo stesso riformula la disposizione mantenendone, però, tutti i presupposti in relazione ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione, in particolare con riguardo ad aspetti del giudizio di merito che, attenendo alla ricostruzione del fatto, potrebbero rendere superflua ogni considerazione sull'applicabilità della norma. > >- Per l'affermazione secondo cui la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza o che contenga una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire una adeguata valutazione della stessa, è manifestamente inammissibile, vedi citate ordinanze nn. 482, 453, 423, 139/2005 e n. 391/2004.

    Art. 172 c.d.s. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  9. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  10. 30 luglio 2010 — 13 agosto 2010per 14 giorni
  11. 14 gennaio 2009 — 30 luglio 2010per un anno
  12. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 aprile 2006 — 14 gennaio 2007per 9 mesi
  14. 14 gennaio 2005 — 14 aprile 2006per un anno
  15. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  16. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  17. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  18. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  19. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  20. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  21. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  22. 3 marzo 1994 — 24 gennaio 1995per 11 mesi
  23. 1 ottobre 1993 — 3 marzo 1994per 5 mesi
  24. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art172 · fonte del testo

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